Nuovo capitolo in materia di contraddittorio endoprocedimentale nelle indagini a “tavolino” per i tributi non armonizzati – investita nuovamente la consulta.
Con l’ordinanza n. 258/2022, depositata lo scorso 12 maggio, la CTR della Toscana ha riaperto il dibattito che in passato ha coinvolto anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine all’applicabilità del contraddittorio endoprocedimentale nell’ambito delle c.d. indagini “a tavolino” e limitatamente ai tributi non armonizzati. In particolare, i giudici toscani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 7 dello Statuto, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui garantisce il diritto di contraddittorio (che comporta la redazione del PVC, al termine della verifica, e la decorrenza dei 60 giorni per la presentazione di osservazioni da parte del contribuente) esclusivamente alle verifiche svolte presso la sede del soggetto accertato e non anche a quelle svolte presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria; la CTR evidenzia come la ratio del contraddittorio endoprocedimentale sia quella di comunicare all’interessato i rilievi emersi nell’ambito di qualsiasi controllo o verifica fiscale in modo da consentirgli di ricevere le informazioni utili per verificare la fondatezza della pretesa erariale. Discorso invece diverso attiene ai tributi “armonizzati”, per i quali il diritto al contraddittorio è stato riconosciuto anche nell’ambito delle indagini “a tavolino” dall’ordinamento comunitario.