Con una recente risposta ad un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente, creditore di un fallimento, può legittimamente ottenere il rimborso dell’IVA non incassata (ex articolo 30-ter del decreto IVA) anche laddove la cessazione dell’attività e la conseguente chiusura della partita IVA siano intervenuti antecedentemente alla chiusura della procedura concorsuale.
Tale fattispecie, a parere dell’Ufficio, può infatti essere ricondotta tra quelle ipotesi “residuali ed eccezionali per cui sussistono condizioni oggettive, non imputabili ad una “colpevole” inerzia del contribuente, che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione)”.