L’Agenzia delle Entrate prende atto della sentenza della Corte Costituzionale in materia di interpretazione degli atti ai fini dell’imposta di registro (art. 20, DPR 131/1986).
Sollecitata da un’istanza di interpello (ex art 11, comma1, lett. a), della L. 212/2000), l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante (e molto atteso) chiarimento (Risposta del 17 settembre 2020 n. 371) in materia di art. 20 del Testo Unico Imposta di Registro in relazione ad un’operazione conferimento quote e successiva cessione della partecipazione, confermando l’assunto che l’imposta di registro si applica sul singolo atto, come prevede oramai esplicitamente la norma, la cui legittimità costituzionale è stata di recente confermata dalla Consulta. Tale chiarimento consentirà ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate impegnati nei contenziosi pendenti in subiecta materia di abbandonare più velocemente le liti in corso.
Nella stessa Risposta l’Agenzia delle Entrate sottolinea che tali operazioni potranno in ogni caso essere soggette a controllo sotto il profilo dell’ “Abuso del Diritto” in base all’art 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente però questa volta, aggiungiamo noi, con tutte le garanzie previste dalla stessa norma.