Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sent. C‑94/19 depositata l’11/03/2020) ha messo in discussione la legge italiana n. 67 del 11 marzo 1988, articolo 8, comma 35, stabilendo la piena rilevanza ai fini dell’IVA dei prestiti o dei distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata. Condizione imprescindibile è che gli importi versati dalla controllata alla controllante, da un lato, e i prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente. La revisione è immediatamente esecutiva. Sarà certamente necessario un chiarimento normativo e nel frattempo sarà altrettanto importante comprendere che determinazione adotterà l’Amministrazione finanziaria su fattispecie relative ad annualità ancora accertabili